Un impianto di distribuzione carburante stradale è un complesso commerciale unitario ubicato lungo la rete stradale ordinaria e le autostrade costituito da:
- uno o più distributori
- i carburanti erogabili
- le relative attrezzature, locali e attività accessorie.
Per impianti di distribuzione carburante per natanti da diporto si intende invece un complesso unitario costituito da uno o più distributori, dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti da diporto.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti di cui al Decreto legislativo 29/03/2010, n. 59, art. 71.
Per gli impianti installati lungo le autostrade e i raccordi autostradali è necessario soddisfare anche il requisito di capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesto dalla Decreto legge 26/10/1970, n. 745, art. 16.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Tutti gli impianti devono inoltre rispettare i requisiti stabiliti dal Decreto assessoriale 29/06/2016, n. 1947/8, in particolare per quanto riguarda la dotazione minima e la presenza di apposito personale nell'orario minimo previsto, oltre alle distanze, alle superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dalla normativa vigente.
Approfondimenti
La Legge 04/08/2017, n. 124 prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.
L'iscrizione avviene tramite una piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al Ministero dello Sviluppo Economico e resi successivamente interoperabili a Regione o Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e OCSIT per gli aspetti di competenza.
Quando si presenta la documentazione occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per il rischio incendio
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
L'installazione, il potenziamento degli impianti e il rinnovo della concessione di un impianto autostradale sono soggetti a collaudo (Decreto assessoriale 29/06/2016, n. 1947/8, art. 16 e Decreto assessoriale 07/01/2009, art. 30).
A seguito della ricezione della comunicazione di fine lavori, di cui al Decreto assessoriale 29/06/2016, n. 1947/8, art. 74, l'Assessorato regionale delle attività produttive attiva le procedure per l'effettuazione del collaudo finale.
Il collaudo è effettuato da una commissione composta da:
- un dipendente dell'Assessorato regionale alle attività produttive
- un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane
- un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Sono soggetti ad autorizzazione:
- l’aumento dei prodotti erogabili;
- aumento della capacità dell'impianto;
- l’aumento del numero dei distributori;
- inserimento dell'olio lubrificante o aumento del suo stoccaggio;
Per ogni altra modifica dell'impianto è necessario presentare una comunicazione come previsto dal Decreto assessoriale 29/06/2016, n. 1947/8, art. 12 e dal Decreto assessoriale 07/01/2009, art. 27.
Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).
I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali (Legge regionale 30/07/2013, n. 8, art. 12).
Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni.