Il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 prevede una disciplina semplificata per le opere mirate a soddisfare esigenze temporanee ed urgenti. Prima della realizzazione dei manufatti è necessaria la comunicazione di inizio lavori e gli stessi devono essere immediatamente rimossi quando non se ne ha più bisogno e, in ogni caso, entro un termine non superiore a 90 giorni.
Le opere descritte sopra possono essere eseguite dopo aver presentato la comunicazione di inizio lavori (CIL) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, art. 3). Non è necessario alcun titolo abilitativo, ma occorre rispettare:
- e prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
- le norme relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
- la vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri
Ultimo aggiornamento: 27/07/2021 14:32.23