Il permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire i seguenti interventi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10, let. c, e della Legge regionale 10/08/2016, n. 16, aggiornata ed integrata a sua volta dalla Legge regionale del 06/08/2021, n. 23 e dalla Legge regionale del 18/03/2022, n. 2.:
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, cioè per quegli interventi che trasformano l’organismo edilizio e che modificano il volume complessivo dell’edificio o dei prospetti, o anche per i cambi di destinazione d’uso in zona omogenea A dello strumento urbanistico e ancora, per le opere che cambiano la sagoma di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42)
- le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio
- mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-ter)
- mutamento di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale (Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 26)
- interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico deliberati dal Consiglio comunale (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1)
- ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse e in deroga alla destinazione d’uso, quando il Consiglio comunale ne ha riconosciuto l’interesse pubblico (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1-bis)
- interventi in attuazione del piano casa (Legge regionale 23/03/2010, n. 6)
Approfondimenti
All'istanza di permesso di costruire deve essere allegata la lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal titolare e dal professionista per accettazione (Legge regionale 22/02/2019, n. 1, art. 36).
Prima del rilascio del titolo abilitativo deve essere trasmessa la dichiarazione attestante il pagamento delle spettanze, sottoscritta dal professionista.
È possibile richiedere il permesso in sanatoria per gli interventi già realizzati, se sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della richiesta (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36, com. 1 recepito dalla Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 14).
In questo caso il rilascio del permesso è subordinato al pagamento di una oblazione pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di gratuità dell'intervento, in misura pari a quella prevista dalla Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 7.
Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis recepito dalla Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 11).
I lavori devono iniziare entro un anno dall'efficacia o dal rilascio del titolo abilitativo, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire, e devono terminare entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.
Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.
Quando viene rilasciato il permesso di costruire è stabilito l'ammontare degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione).
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni.