Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.
Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)
Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.
Vendite di fine stagione (saldi)
Le vendite di fine stagione sono relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo; le date di svolgimento dei saldi invernali e dei saldi estivi sono stabilite con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo (Legge regionale 25/03/1996, n. 9, art. 8).
Per svolgere la vendita di fine stagione non occorre presentare alcuna comunicazione.
Vendite promozionali
Nelle vendite promozionali si applicano sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita di un prodotto per un periodo di tempo limitato. Le vendite promozionali riguardano prodotti non alimentari di carattere stagionale, articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono notevolmente deprezzati.
Per svolgere la vendita promozionale occorre presentare una comunicazione almeno dieci giorni prima della data di inizio, come previsto dalla Legge regionale 25/03/1996, n. 9, art. 7.
Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:
- cessazione dell'attività
- chiusura di una succursale
- rinuncia a una o più tabelle merceologiche
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda
- trasferimento dell'azienda in altro locale
- ristrutturazione dell’azienda.
Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno dieci giorni prima della data di inizio come previsto dalla Legge regionale 25/03/1996, n. 9, art. 2, art. 3, art. 4 e art. 6.