Secondo il Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art 49 sono definiti veicoli a trazione animale i mezzi trainati da uno o più animali:
- destinati principalmente al trasporto di persone
- destinati principalmente al trasporto di cose
- carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole
- le slitte.
Ogni veicolo a trazione animale deve disporre di una targa che contenga informazioni riguardo:
- Comune di residenza del proprietario
- numero di matricola
- se destinato al trasporto di cose, la massa complessiva a pieno carico e il diametro dei cerchioni.
I Comuni si occupano della fornitura delle targhe e del loro rinnovo qualora ci fossero dei cambiamenti nelle generalità del proprietario o nella destinazione d'uso del mezzo.
La fornitura delle targhe dei veicoli a trazione animale prevede inoltre il pagamento di un rimborso spese (Decreto ministeriale 29/03/1996).
Ultimo aggiornamento: 20/01/2024 20:09.55